IL DIRITTO AD UNA SANA ALIMENTAZIONE
L’art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti umani riconosce ad ogni individuo il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia “con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione…”.
L’alimentazione si inserisce, pertanto, senza possibilità di equivoci, tra i presupposti ineludibili della vita di ogni persona, costituendo la condizione base di un diritto che, complessivamente, viene indicato come buona salute, o, meglio, come benessere dell’individuo; diritto che praticamente ogni nazione dichiara di voler assicurare ai propri cittadini. Per poter parlare di alimentazione sana occorre, pertanto, chiarirsi le idee su quel che significa diritto alla salute, un diritto di cui, per la prima volta, si è parlato nella carta costituzionale della Organizzazione mondiale della sanità (1946), successivamente riaffermato nel 1978 con la Dichiarazione di Alma Ata e quindi nel 1998, con la Dichiarazione sulla salute mondiale adottata dall’OMS.
Nella nostra carta Costituzionale esiste uno specifico diritto alla salute.
Esso è, infatti, espressamente garantito dall’art. 32, posto sotto il Titolo rapporti etico-sociali, e che al primo comma dichiara che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti.
Il diritto alla salute, dunque, è un bene protetto, oltre che da fonti internazionali, anche da norme interne del grado più elevato; può qualificarsi, perciò, oltre che come diritto fondamentale anche come diritto umano.
ARTICOLO 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata , fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie , promuove ed impone la bonifica delle terre , la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane .
ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.